IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della C.E.E., del Piano agricolo nazionale e del Piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attivita' agrituristica allo scopo di: a) assicurare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali; b) salvaguardare e tutelare l'ambiente e il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra citta' e campagna; c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali; d) sviluppare il turismo sociale e giovanile; e) favorire i rappporti tra citta' e campagna; f) tutelare e valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo rurale.