IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 lL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi
di politica agricola della C.E.E., del Piano agricolo nazionale e del
Piano  regionale  di  sviluppo,  promuove,  sostiene e disciplina nel
proprio territorio l'attivita' agrituristica allo scopo di:
     a)  assicurare  la permanenza dei produttori agricoli nelle zone
rurali;
     b)  salvaguardare e tutelare l'ambiente e il patrimonio edilizio
rurale attraverso un equilibrato rapporto tra citta' e campagna;
     c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
     d) sviluppare il turismo sociale e giovanile;
     e) favorire i rappporti tra citta' e campagna;
     f)  tutelare  e valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo
rurale.